Cos'è il testamento biologico

Il testamento biologico (detto anche: testamento di vita o dichiarazione anticipata di trattamento) è l'espressione della volontà da parte di una persona (il "testatore"), fornita in condizioni di lucidità mentale, in merito alle terapie che intende o non intende accettare nell'eventualità in cui dovesse trovarsi nella condizione di incapacità di esprimere il proprio diritto di acconsentire o non acconsentire alle cure proposte (cosiddetto "consenso informato") per malattie o lesioni traumatiche cerebrali irreversibili o invalidanti, malattie che costringano a trattamenti permanenti con macchine o sistemi artificiali che impediscano una normale vita di relazione.

La parola "testamento" viene presa in prestito dal linguaggio giuridico, con ciò riferendosi ai testamenti tradizionali nei quali, di solito, si lasciano scritti (di pugno) le volontà di divisione dei beni materiali per gli eredi o beneficiari. Nel mondo anglosassone lo stesso documento viene anche chiamato living will (impropriamente tradotto come "volontà del vivente"). La volontà sulla sorte della persona passa ai congiunti di primo grado qualora la persona stessa non è più in grado di intendere e di volere per motivi biologici.

Secondo la Costituzione italiana nessuno può "essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge" (art. 32 Cost.).

L'Italia ha, inoltre, ratificato nel 2001 la "Convenzione sui diritti umani e la biomedicina" (legge 28 marzo 2001, n.145) di Oviedo del 1997 che stabilisce che "i desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell'intervento non è in grado di esprimere la propria volontà, saranno tenuti in considerazione".

È importante sottolineare, tuttavia, che nonostante la legge n. 145 del 2001 abbia autorizzato il Presidente della Repubblica a ratificare la Convenzione, tuttavia lo strumento di ratifica non è ancora depositato presso il Segretariato Generale del Consiglio d'Europa non essendo stati emanati i decreti legislativi previsti dalla legge per l'adattamento dell'ordinamento italiano ai principi e alle norme della Costituzione.

Nel testamento biologico i contenuti possono variare da caso a caso anche perché spesso il testatore scrive cosa pensa in quel momento senza un preciso format (es. donazione degli organi,  cremazione, terapia del dolore finanche all'accanimento terapeutico).

Di recente, e per la prima volta, un giudice italiano ha riconosciuto la validità del cd. "testamento biologico" applicando - in mancanza di una specifica disciplina - le disposizioni in materia di amministrazione di sostegno.

L'argomento, "eticamente sensibile", vede posizioni differenti. In particolare, una corrente di pensiero di tipo laica e radicale sostiene che il testamento è valido anche se verbale ed è possibilista verso l'eutanasia. L'altra corrente, facendo proprie alcune affermazioni contenute in un documento del Comitato Nazionale di Bioetica del 2003, sostiene che il testamento è valido solo per iscritto, che non possa contenere raccomandazioni in contraddizione col diritto positivo, con le norme di buona pratica clinica, con la deontologia medica o che pretendano di imporre attivamente al medico pratiche per lui in scienza e coscienza inaccettabili e che il paziente non può essere legittimato a chiedere e ad ottenere interventi eutanasici a suo favore. Il dibattito è comunque aperto.

Il Consiglio Nazionale del Notariato si è già fatto portavoce di un'auspicabile iniziativa legislativa in materia, al fine di garantire il medico nell'esercizio delle proprie responsabilità. A tal proposito sì è espresso per  assicurare la certezza della provenienza della dichiarazione dal suo autore, mediante intervento notarile e la reperibilità della medesima in un registro telematico nazionale.