Il testamento

Le forme ordinarie di testamento previste dalla legge sono il testamento olografo ed il testamento per atto di notaio.

Il testamento per atto di notaio è pubblico o segreto. Le due denominazioni non debbono trarre in inganno: in entrambi i casi il documento resta rigorosamente segreto per tutta la vita del testatore. Data la secondaria importanza del testamento segreto si farà qui riferimento al solo testamento in forma pubblica.

Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto dal testatore. La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni testamentarie. La data deve contenere l’indicazione del giorno, mese e anno. Il testamento olografo, pertanto, può essere predisposto autonomamente da un soggetto, anche non in presenza del notaio.

Il testamento pubblico, invece, è ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni; è, in altri termini, un atto notarile vero e proprio. Quando si pone in essere un testamento pubblico il testatore, in presenza dei testimoni, dichiara al notaio la sua volontà, la quale è scritta dal notaio stesso. Il notaio dà, poi, lettura del testamento al testatore in presenza dei testimoni. Il testamento pubblico contiene l’indicazione del luogo, della data di ricevimento del testamento stesso e l’ora della sottoscrizione, e deve essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio.

La legge prevede particolari formalità, in caso di testamento pubblico, per il caso in cui il testatore non possa sottoscrivere (o può farlo solo con grave difficoltà) e per il testamento del muto, sordo o sordomuto, mentre altre formalità sono previste per il testamento segreto e per i testamenti speciali.

Il testamento è un documento che riveste grande importanza per il diritto e deve essere posto in essere con la dovuta informazione e con le dovute cautele, al fine, da un lato, di evitare l’invalidità del testamento stesso e, dall’altro lato, di conseguire gli effetti che siano voluti dal testatore nei limiti di legge.

Il testamento olografo, ad esempio, presenta il vantaggio di poter essere predisposto anche senza la presenza del notaio ma non offre adeguate garanzie di conservazione, potendo essere smarrito o distrutto, e può risultare addirittura invalido, nel caso in cui non sia redatto secondo quanto previsto dalla legge. Non è infrequente, infatti, nella prassi, che sorgano gravi problemi in presenza di testamenti redatti senza l’ausilio di un tecnico del diritto.

Per tali motivi in materia testamentaria il ruolo del notaio è di assoluto rilievo:

- in occasione della redazione del testamento, poiché il notaio non solo può fornire tutte le informazioni necessarie ad evitare l’invalidità del testamento ma è il soggetto legittimato dalla legge a ricevere il testamento pubblico, e può comunque portare a conoscenza delle varie opportunità offerte dalla legge per regolare la successione ereditaria;

- a seguito del decesso, poiché il notaio provvede alla pubblicazione dei testamenti olografi lasciati dal defunto, alla registrazione del testamento pubblico e, in ogni caso, può informare dettagliatamente sull’operatività concreta delle regole ereditarie applicabili al caso specifico.

 

La sostituzione

Il de cuius può prevedere nel suo testamento l'eventualità che l'erede o il legatario da lui istituiti non possano (perchè ad esempio deceduti prima del de cuius) o non vogliano (ad esempio per rinuncia) accettare l'eredità o conseguire il legato.

In tali casi il testatore può infatti indicare altri soggetti (cosiddetti “chiamati ulteriori”) che subentrino ai “primi chiamati” nel diritto di accettare l'eredità o di conseguire il legato: questa operazione prende il nome di “sostituzione ordinaria”.

Pertanto il testatore Mario può scrivere nel suo testamento: “Lascio tutto il mio patrimonio a Cesare ma, se egli non può o non vuole accettare l'eredità, gli sostituisco Antonio”. In tal caso, all'apertura della successione, si ha che Cesare (sempre che sia ancora in vita) è il “primo chiamato”: se egli accetta l'eredità, Antonio non consegue nulla, ma se rinuncia (oppure, addirittura, se Cesare è premorto rispetto a Mario) l'istituzione ereditaria si sposta su Antonio, che è il “chiamato ulteriore”.

A questo punto è Antonio che ha l'opportunità di accettare o meno l'eredità; e qualora anche Antonio rinunci all'eredità (e il de cuius non abbia previsto una sostituzione anche per questo caso), per individuare il successore si deve necessariamente ricorre al meccanismo della rappresentazione o, in ulteriore subordine, a quello dell'accrescimento.

E se anche con questi criteri non si riesce ad individuare un possibile successore, la chiamata ereditaria si sposta in capo a coloro ai quali l'eredità sarebbe devoluta secondo le regole della successione legittima (e cioè si opera come se la successione non fosse stata regolata da un testamento).

A questo punto infatti un successore viene necessariamente trovato in quanto, l’eredità viene dapprima offerta ai parenti del defunto (in ordine di grado, e fino al sesto grado, con la regola che l’accettazione del parente più prossimo esclude dall’eredità il parente più remoto) e poi, se nessuno di costoro ne faccia accettazione, il patrimonio dimesso dal defunto viene acquisito automaticamente dallo Stato.
 

La rappresentazione

Si dice “chiamato all’eredità” il soggetto che, per disposizione testamentaria o, in mancanza del testamento, per disposizione di legge, è legittimato ad accettare l’eredità e pertanto a divenire erede. La “chiamata” (o “vocazione”) ereditaria è dunque la situazione che si ha dal momento in cui la successione si apre (e cioè dal momento della morte del de cuius) fino a quando il chiamato diventa erede accettando appunto la “chiamata” che a lui proviene o dal testamento o dalla legge.

Se però chi è chiamato all’eredità non possa (perché ad esempio sia premorto rispetto al de cuius) o non voglia accettarla (ad esempio perché intenda rinunciarvi), si pone il problema di stabilire a chi debba essere rivolta la chiamata ereditaria per individuare se questi accetti di diventare successore del de cuius. Nel gergo dei giuristi, il chiamato che non può o non vuole accettare si dice “primo chiamato” mentre il chiamato individuato successivamente al primo si dice “chiamato ulteriore”.

Ebbene, qualora il primo chiamato all'eredità non possa o non voglia accettare l'eredità e non vi sia un testamento nel quale il de cuius abbia disposto una “sostituzione” (sul meccanismo della “sostituzione” si veda l’articolo qui a fianco), il chiamato “ulteriore” può essere individuato mediante le regole della cosiddetta “rappresentazione”, se ricorrano le seguenti condizioni:

a) il “primo” chiamato (e cioè quello che non può o non vuole accettare l’eredità) deve essere un soggetto che abbia discendenti legittimi o naturali;

b) il “primo” chiamato deve essere figlio legittimo, legittimato, adottivo o naturale del defunto oppure fratello o sorella del defunto stesso.

Se dunque ricorrono tali presupposti, i discendenti del “primo” chiamato (che sono denominati “rappresentanti”) subentrano nel luogo e nel grado del loro ascendente (detto “rappresentato”) che non voglia o non possa accettare l'eredità lasciata dal de cuius. Va altresì precisato che all'interno di ciascuna stirpe che dal defunto promana, la rappresentazione ha luogo all'infinito, e cioè che per l'operare della rappresentazione non c'è limite di grado di parentela tra de cuius e discendente; nemmeno importa che all'interno di ciascuna stirpe coloro che succedono per rappresentazione siano tra loro di grado diverso rispetto al de cuius.

Ad esempio, se immaginiamo la morte del vedovo Armando che lascia un patrimonio di 900 in parti uguali ai tre figli (e quindi distribuisce 300 a ciascuno) e se pure immaginiamo che due suoi figli accettino l'eredità e conseguano la quota loro spettante mentre il terzo figlio rinunzi all’eredità, in luogo di costui possono subentrare per rappresentazione i suoi tre figli, ciascuno dei quali può conseguire un valore di 100; se poi immaginiamo che uno di questi tre figli sia premorto al padre lasciando a sua volta due figli, costoro si trovano a poter ereditare per rappresentazione un valore di 50 per ciascuno, e cioè la metà della complessiva quota che sarebbe spettata al loro genitore.
 

L'accrescimento

Se nella ricerca di un “chiamato ulteriore” non operano nè il meccanismo della sostituzione nè il meccanismo della rappresentazione, l'ultimo criterio per l’individuazione del chiamato all'eredità che il codice civile suggerisce, prima di disporre l'applicazione delle regole della successione intestata o legittima, è quello dell'accrescimento.

Si tratta dell’operazione per cui la quota originariamente destinata a uno dei coeredi si “espande” in capo agli altri coeredi nel caso in cui il primo non voglia o non possa accettare l'eredità.

Presupposti per l'operatività dell'accrescimento sono pertanto:

a) l'istituzione di più eredi in uno stesso testamento;

b) l'istituzione di più eredi nell'universalità dei beni, senza determinazione di parti o in parti uguali (se peraltro più eredi sono stati istituiti in una stessa quota, l'accrescimento ha luogo soltanto a favore degli istituiti nella quota medesima);

c) la mancanza di una volontà del testatore esplicitamente o implicitamente contraria all'operatività dell'accrescimento.

Si pensi, per esemplificare, il caso del defunto Antonio che per testamento lascia ai tre figli (Bruno, Cesare e Dario) in parti uguali il proprio patrimonio di 300: se Cesare, uno dei figli, non viene all'eredità (a seguito di rinuncia, premorienza, eccetera) e se nel testamento non è disposta una sostituzione o non vi sono i presupposti per la rappresentazione (quest'ultima, come visto, si verificherebbe se Cesare avesse ad esempio uno o più figli), la quota spettante a Cesare si espanderebbe automaticamente in capo a Bruno e a Dario, che così verrebbero ad acquistare il valore di 150 ciascuno, in luogo dell’originario valore 100 loro spettante.

L'accrescimento ha luogo anche tra più legatari ai quali sia legato uno stesso oggetto, salvo che dal testamento risulti una diversa volontà e salvo sempre il diritto di rappresentazione.

L'acquisto di una quota ereditaria per accrescimento, a differenza degli acquisti per sostituzione o rappresentazione, ha luogo “di diritto”: in altri termini, mentre l'eredità devoluta per sostituzione o rappresentazione necessita di un'accettazione del “chiamato ulteriore” per essere da lui acquisita, la quota ereditaria ottenuta per accrescimento viene acquistata dal coerede automaticamente, per il solo fatto dell'accettazione della quota già originariamente destinatagli.

In altri termini, non sarebbe possibile, a chi abbia già acquistato la titolarità della propria quota, respingere l'accrescimento che la quota stessa “subisca” per effetto della mancata venuta all'eredità di uno dei chiamati: mentre è ben possibile che la quota ereditaria offerta ad un soggetto in virtù di una sostituzione disposta nel testamento o per effetto di rappresentazione, sia da questi rifiutata.

Per concludere, va ricordato anche qui che se il “primo chiamato” non vuole o non può accettare l'eredità, se il testatore non ha disposto una sostituzione nel testamento e se non ricorrono i presupposti per l'operatività della rappresentazione o dell'accrescimento, per individuare il possibile successore non resta che ricorrere ai criteri della successione legittima o intestata che vengono illustrati nella pagina a fianco.