1) È più conveniente beneficiare un soggetto tramite atto di donazione o tramite attribuzione mortis causa?
Va precisato al riguardo che sia l'atto di donazione che il trasferimento dei beni mortis causa non sono soggetti all'imposta.
Si ricorda, tuttavia, che, mentre per la donazione tra soggetti tra i quali non ricorrano né rapporti di coniugio, né rapporti di parentela in linea retta o entro il quarto grado oppure non ricorra
alcun rapporto di parentela, saranno dovute le imposte di trasferimento, per quanto eccede la franchigia, per le successioni mortis causa a favore dei medesimi soggetti, non sarà dovuta alcuna tassa,
qualunque sia il valore dei beni relitti. Ciò comporta la convenienza fiscale a disporre per testamento, anziché per donazione, a favore dei soggetti suddetti.
Sia nel caso di successione che nel caso di donazione, occorrerà, comunque, pagare le imposte ipotecarie e catastali.
E' possibile, inoltre, conseguire un risparmio di spesa redigendo un semplice testamento olografo, che, a differenza della donazione, non comporta di dover ricorrere al ministero di un notaio e
conseguentemente di dover sostenere i relativi oneri economici. Resta, comunque, preziosa la consulenza del notaio in ordine al contenuto del testamento, in quanto egli è esperto in materia
successoria e saprà indicarvi come raggiungere al meglio i vostri obiettivi, senza ledere i diritti di eventuali vostri legittimari.
2) È più conveniente donare o vendere?
Va considerato, innanzitutto, che la donazione può essere fatta oggetto di azione di riduzione da parte dei legittimari lesi nella quota di riserva e ciò comporterà anche la difficoltà di ottenere
finanziamenti dalle Banche, con garanzia reale sull'immobile donato, alla luce di quanto previsto dal Codice Civile. Infatti gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione sono liberi da ogni
peso o ipoteca di cui il donatario può averli gravati.
Per contro, la donazione si rivela più vantaggiosa sotto il profilo fiscale essendo esente, salve le ipotesi considerate, da imposta di donazione.
In conclusione, la donazione è più vantaggiosa fiscalmente, ma presenta problemi di carattere civilistico; la vendita è più onerosa fiscalmente, ma meno problematica a livello civilistico (anche se
eventuali legittimari potrebbero provare, una volta morto il disponente, che la vendita simulava, in realtà una donazione, con riproposizione, in tal caso, delle problematiche sopra evidenziate con
riguardo alla donazione).
La donazione è il contratto con il quale, per spirito di liberalità, una parte (donante) arricchisce l'altra (donatario), disponendo a favore di questa di un diritto proprio, presente nel patrimonio,
o assumendo verso la stessa una obbligazione.
In pratica, è l'atto con cui si regala un bene oppure ci si obbliga, per esempio, alla prestazione di un vitalizio.
Poiché la donazione è un contratto, è necessario che vi siano tutti i requisiti per la conclusione di un valido contratto: occorre che ciascuno (donante e donatario) presti un valido consenso, il
donante e il donatario devono essere capaci di donare e di ricevere la donazione, la causa della donazione deve essere lecita.
Affinché una donazione sia valida occorre in particolare:
- la volontà del donante di spogliarsi, per spirito di liberalità, di un proprio bene senza esigere un corrispettivo e senza esservi obbligato. L'interesse del donante deve sempre essere non
patrimoniale (religioso, affettivo, culturale …)
- il trasferimento di un bene dal patrimonio del donante a colui che egli desidera beneficiare. Qualsiasi bene, mobile o immobile, può essere oggetto di una donazione, purché lo stesso sia presente
nel patrimonio del donante
- l'accettazione del donatario. Nessuno può obbligare qualcuno ad accettare un regalo! Tale accettazione deve essere espressa.