Clausole e patti aggiunti alla donazione


Chi intende donare un bene può voler apporre all'atto di donazione svariate clausole, per raggiungere i più diversi obiettivi. Il notaio è un professionista esperto ad elaborare dette clausole ed ad adattarle alle esigenze del cliente, pur nei limiti del rispetto delle norme di legge.

Ci possono essere:

1) la donazione con apposizione di condizione. La condizione può essere sospensiva: in questo caso il donante subordina il prodursi dell'efficacia della donazione al verificarsi di un evento futuro ed incerto. La condizione può essere risolutiva: in questo caso il donante subordina la cessazione dell'efficacia della donazione al verificarsi di un evento futuro ed incerto. Si consiglia di interpellare il notaio di fiducia, perché si deve evitare che la condizione sia illecita (es. ti dono un bene, se uccidi Tizio) ovvero restrittiva della libertà del donatario (es. ti dono un bene, se ti sposerai);

2) la donazione con apposizione di termine. Il termine può essere iniziale: in questo caso il donante indica il momento, futuro e certo nel suo verificarsi, a partire dal quale la donazione avrà efficacia.
Il temine può essere finale: in questo caso il donante indica il momento, futuro e certo nel suo verificarsi, fino al quale la donazione avrà efficacia. Si può far sì che l’efficacia della donazione decorra dalla morte di colui che dona? Si consiglia di interpellare al riguardo il proprio notaio;

3) la donazione modale. In questo caso, il donante impone un peso a carico del donatario. Tale peso crea a carico del donatario un'obbligazione. Per esempio Tizio dona un immobile a Caio con l'onere di costruire un ospedale nel suo paese ovvero si può, per esempio, imporre a colui che riceve la donazione di assistere per tutta la vita il donante (onere di mantenimento). Il donante può prevedere, altresì, la risoluzione della donazione nel caso in cui il donatario non adempia all'obbligo impostogli. Tale previsione determina la possibilità, da parte del donante, di chiedere al giudice la risoluzione della donazione, se così è previsto nell'atto di donazione (si tratta della donazione con previsione di risoluzione in caso di inadempimento di obblighi a carico del donatario);

4) donazione con riserva di usufrutto. In questo caso chi dona riserva a proprio vantaggio il diritto di usufrutto sui beni donati. Il donante può riservare tale diritto, dopo di lui, a vantaggio di un'altra persona o anche di più persone, ma non successivamente. In tal modo il donante può conservare ancora il diritto di utilizzare il proprio bene e di percepirne i frutti (anche locandolo), anche per tutta la durata della sua vita ed al beneficiario della donazione andrà solo la nuda proprietà;

5) donazione con clausola di riserva di disporre di cose determinate o di una determinata somma sui beni donati. Con l'apposizione di tale clausola il donante, ma non i suoi eredi, potrà decidere di disporre di qualche oggetto compreso nella donazione. Si determinerà in tal caso una risoluzione parziale della donazione con conseguente sottrazione di parte del bene al donatario. La riserva di disporre apposta dal donante può riguardare anche una determinata somma sui beni donati e, in questo caso, si avrà un onere a carico del donatario, condizionato alla volontà del donante.

6) donazione con clausola di riversibilità. Con l'apposizione di tale clausola, il donante può stabilire che le cose donate ritornino a lui nel caso di premorienza del solo donatario o del donatario e dei suoi discendenti.

7) donazione con dispensa dalla collazione. La collazione è l'atto con il quale determinati soggetti (figli legittimi e naturali e il loro discendenti e il coniuge), che hanno accettato l'eredità, conferiscono alla massa attiva del patrimonio ereditario le donazioni ricevute in vita dal defunto in modo da dividerle con gli altri coeredi, in proporzione delle rispettive quote. I presupposti della collazione sono:

- l'esistenza di un attivo ereditario da dividere;

- l'accettazione dell'eredità da parte del soggetto che vi è tenuto, poiché è essenziale la qualità di erede dell'obbligato.

Tuttavia, è fatta salva ogni diversa volontà espressa dal testatore, che può dispensare dalla collazione un suo erede. Precisamente la dispensa dalla collazione è un negozio giuridico diretto ad esonerare il donatario dall'obbligo di collazione in sede di divisione dell'eredità. La dispensa dalla collazione può essere contenuta nell'atto di donazione o in un testamento successivo.

8) donazione con dispensa dall'imputazione. Nell'ipotesi di successione necessaria, vige la regola generale secondo la quale i legittimari sono tenuti ad imputare alla propria quota di legittima le donazioni e i legati ricevuti in vita dal defunto, salvo che ne siano stati espressamente dispensati (c.d. imputazione ex se).La dispensa dalla imputazione ex se nulla ha a che vedere con la dispensa da collazione e, pertanto la dispensa dalla imputazione non può desumersi dalla eventuale dispensa dalla collazione presente nell'atto di donazione: essa deve essere invece autonomamente espressa in modo chiaro ed inequivocabile. Tale non sarebbe la dichiarazione del donante che la donazione è fatta sulla disponibile.

 

La forma della donazione


La donazione deve essere fatta per atto pubblico notarile sotto pena di nullità e richiede la presenza irrinunziabile di due testimoni, non parenti coniugi o affini, né interessati all'atto.

Se la donazione ha ad oggetto beni mobili, il valore di tali beni deve essere indicato nel medesimo atto di donazione o in un atto a parte e ciò anche nel caso di donazione d’azienda costituita in tutto o in parte da beni mobili.

Dette prescrizioni formali devono essere seguite anche nel caso in cui si doni fingendo di vendere (donazione dissimulata): occorre infatti guardare al contratto che realmente si stipula e non a quello apparente ed è necessario informare il notaio delle proprie vere intenzioni, perché egli possa salvaguardare la validità del contratto.

Tuttavia, la forma dell'atto pubblico non è richiesta nei seguenti casi:

a) Donazione manuale: donazione di modico valore di cosa mobile (per es. un tavolo o del denaro). La donazione di modico valore è pur sempre una donazione e, pertanto, è necessario che il donante voglia spogliarsi, per spirito di liberalità, di un proprio bene senza esigere un corrispettivo e senza esservi obbligato.
Inoltre è necessario che il bene oggetto della donazione venga materialmente consegnato dal donante al donatario. Pertanto non può esserci donazione manuale di un bene immobile. La modicità del valore deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante, nel senso che la donazione non deve incidere in modo apprezzabile sul suo patrimonio, altrimenti è necessario concludere una donazione formale.

b) Donazione indiretta. Sono donazioni indirette quelle attività o atti giuridici che, pur producendo il depauperamento del patrimonio di un soggetto e il corrispondente arricchimento di quello di un altro, e, quindi, il risultato di una donazione, vengono realizzati ricorrendo ad atti diversi dal vero e proprio contratto di donazione. Sono donazioni indirette, per esempio, sempre che ricorra lo spirito di liberalità, il pagamento di un debito altrui (il genitore che paga un debito del figlio), la remissione del debito (il creditore rimette un debito al suo debitore), il procurare l'acquisto di un bene ad un terzo o, intervenendo all'atto di acquisto per pagare il relativo prezzo, o fornendo al terzo il denaro necessario per l'acquisto, o apponendo al contratto di acquisto una clausola che comporti l'intestazione del bene a favore del terzo che si intende beneficiare (contratto a favore del terzo).

In questi casi non è richiesta la forma dell'atto pubblico notarile, ma comunque è sempre necessario rispettare la forma richiesta dalla legge per gli atti tramite i quali si realizza l'intento donativo.