Le imposte dovute per le donazioni


Sotto il profilo tributario, le donazioni sono state quasi completamente detassate dalla legge n. 383/2001 (c.d. legge dei "100 giorni").

Infatti, qualsiasi bene venga donato e qualunque sia il suo valore, se il contratto interviene tra coniugi, tra parenti in linea retta o parenti in linea collaterale entro il quarto grado, nessuna imposta vi è più da pagare, a meno che si tratti di donazione immobiliare.

In tale caso occorre sostenere il pagamento delle seguenti imposte:

- imposta ipotecaria (per la trascrizione dell'atto nei pubblici registri immobiliari): nella misura del 2% del valore catastale del bene o del maggior valore indicato in atto;

- imposta catastale (per la volturazione dell'atto al catasto): nella misura dell'1% del valore catastale del bene o del maggior valore indicato in atto.

Tuttavia, queste percentuali si abbattono alla misura fissa di Euro 129,11 per ciascuna di queste imposte, qualora ricorrano per il donatario i requisiti per l'ottenimento dell'agevolazione "prima casa".

Se, invece, tra donante e donatario non ricorrano né rapporti di coniugio, né rapporti di parentela in linea retta o entro il quarto grado oppure non si tratti neppure di parenti (si pensi alla donazione tra due conviventi oppure a quelle tra un coniuge e i figli di primo letto dell'altro coniuge, ovvero alle donazioni a favore di affini – suocero, nuora) la donazione è tributariamente rilevante, con le seguenti precisazioni:

- si paga la normale imposta di registro per la parte di valore donato, che per ogni donatario, eccede il limite di franchigia (prima 350 milioni di lire ora 180.759,91 euro), con le aliquote proprie dei beni donati (e così, per esempio, il 7% se si tratta di edifici, l'8% se si tratta di aree edificabili, il 15% se si tratta di terreni agricoli). Va precisato inoltre che se il donatario è una persona portatore di handicap riconosciuto grave, si applica il limite di franchigia di lire 1 miliardo pari ad euro 516.456,90 sul valore della quota donata;

- si paga il 3% di imposta ipotecaria e catastale sull'intero valore donato (quindi senza tenere conto della franchigia), a meno che, anche qui, non ricorrano i presupposti per l'ottenimento dell'agevolazione "prima casa", ipotesi nella quale il carico di queste imposte si limita a complessivi Euro 258,22.

Occorre, poi, verificare se, a tali donazioni, per la parte di valore donato, che per ogni donatario, eccede il limite di franchigia, trovino applicazione le agevolazioni previste in tema di atti a titolo oneroso.

Quanto alle donazioni c.d. indirette, se fatte al coniuge, ai parenti in linea retta ed ai parenti in linea collaterale fino al quarto grado, sono totalmente detassate, collegate o meno che siano ad un trasferimento oneroso, mentre, se effettuate a favore di soggetti diversi dal coniuge o dai parenti in linea retta o entro il quarto grado, sono sicuramente detassate nell’ipotesi in cui il valore attribuito a ciascun beneficiario non superi l’importo della franchigia.

La riforma (legge n. 383/2001) non modifica, invece, in alcun modo, l’imposizione sul valore aggiunto degli atti di donazione, applicabile in quanto gli stessi realizzino una destinazione di beni a finalità estranee all’esercizio d’impresa (cfr. l’art. 2, comma 2, nn. 4) e 5), del d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633). Ne consegue che in caso di donazione da imprenditore al coniuge, a parenti in linea retta o altri parenti entro il quarto grado, si applica l’imposta sul valore aggiunto con le aliquote corrispondenti alla tipologia dell’operazione effettuata.

 

Le agevolazioni "prima casa"

Chi riceve in donazione un immobile dovrà sostenere il pagamento delle seguenti imposte:

- imposta ipotecaria: nella misura del 2% del valore catastale del bene o del maggior valore indicato in atto;

- imposta catastale: nella misura dell'1% del valore catastale del bene o del maggior valore indicato in atto.

Tuttavia queste percentuali si abbattono alla misura fissa di Euro 129,11 per ciascuna di queste imposte, qualora ricorrano per il donatario i requisiti per l'ottenimento dell'agevolazione ""prima casa"". Vale a dire che:

1) l'immobile deve essere ubicato:

- nel territorio del Comune in cui il donatario in questione ha la propria residenza o in cui il donatario stabilisca entro 18 mesi dalla stipulazione del contratto di donazione la propria residenza (la dichiarazione di voler stabilire la residenza nel Comune in cui è ubicato l'immobile in questione, deve essere resa, a pena di decadenza, nell'atto di donazione);

- nel territorio del Comune in cui il donatario svolge la propria attività (di lavoro subordinato o professionale, di studio ecc.);

- nel territorio del Comune in cui, se il donatario sia stato trasferito all'estero per ragioni di lavoro, ha sede o esercita l'attività il soggetto il donatario dipende;

2) nel caso in cui il donatario sia cittadino italiano emigrato all'estero (iscritto quindi all'Aire), l'immobile ricevuto in donazione deve essere la ""prima casa"" posseduta dal donatario medesimo sul territorio italiano;

3) nell'atto di donazione il donatario deve dichiarare di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l'immobile oggetto della donazione;

4) nell'atto di donazione il donatario deve dichiarare di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni ""prima casa"" per gli acquisti a titolo oneroso.

Occorre precisare che:

- se vi è un solo donatario e un solo immobile è stato donato, la spettanza delle agevolazioni è condizionata alla richiesta della stessa da parte dell’interessato e alla sussistenza dei requisiti in capo a quest’ultimo;

- se vi è un solo donatario e sono stati donati più immobili, la spettanza delle agevolazioni compete solo per uno degli immobili interessati e relative pertinenze. Pertanto le unità immobiliari rimanenti non potranno beneficiare dell’applicazione delle agevolazioni;

- se vi sono più donatari e un solo immobile è stato donato, è sufficiente che la dichiarazione di possedere i requisiti richiesti dalla legge sia resa da almeno uno dei beneficiari in possesso dei requisiti affinché l’agevolazione venga poi estesa automaticamente agli altri;

- se vi sono più donatari e sono stati donati più immobili, le agevolazioni “prima casa”, dietro il rilascio di apposita dichiarazione, competerà a tutti quei donatari che siano in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, ma limitatamente ad un immobile ciascuno: verranno, cioè, agevolati tanti immobili quanti sono i soggetti che possiedono i requisiti per ottenere i benefici fiscali.