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Le prime cose da fare in caso di successione ereditaria
Quando avviene un decesso è, sin da subito, consigliabile avere informazioni sulla devoluzione della successione, vale a dire accertare se la successione - nel caso
concreto - sarà regolata dalla legge (perché il defunto non ha lasciato testamento) ovvero, in tutto o in parte, da un testamento.
Si tratta di un evento grave ed importante, a seguito del quale possono operare diverse norme di legge, oltre alla volontà del defunto; per evitare conseguenze non previste, anche rilevanti, pare
senz’altro consigliabile affidarsi sin da subito ad un esperto in materia.
Ciò premesso, è necessario, anzitutto, verificare se il defunto ha lasciato un testamento.
Nel caso si trovi un testamento olografo, lo si deve portare ad un notaio perché provveda alla sua pubblicazione.
Analogamente dovrà essere contattato il notaio ove si sia a conoscenza dell’esistenza di un testamento pubblico ovvero dell’esistenza di un testamento olografo affidato al notaio in deposito
fiduciario.
Nel caso in cui non si sappia dell’esistenza o meno di un testamento ci si può rivolgere all'Archivio Notarile (per effettuare una ricerca nel Registro Generale dei Testamenti).
È opportuno, poi, ricostruire un quadro completo del patrimonio del defunto, anche per predisporre la dichiarazione di successione ai fini fiscali.
La successione ereditaria
La successione ereditaria è legata ad un evento triste e spesso rimosso dai propri pensieri: la morte; essa è, però, ineludibile, per questo a tutti sarebbe utile
conoscere i principi del diritto successorio.
Attraverso questo complesso di regole viene, infatti, assicurato il passaggio del patrimonio e la continuazione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dal defunto ai suoi eredi. In questa
prospettiva una consapevole visione di come effettuare la trasmissione dei propri beni, soprattutto quando questi consistano in attività complesse e/o legate all'impresa, rispettando ove possibile le
naturali inclinazioni dei futuri eredi, può evitare incomprensioni e liti tra di essi, agevolando questo necessario passaggio di consegne tra due generazioni.
Pertanto è opportuno avere informazioni precise sugli effetti della successione ereditaria: il notaio può essere d’aiuto non solo, preventivamente, per fornire consigli a chi vuole che la
propria successione segua determinate regole, ma anche, successivamente, per risolvere i problemi che si presentano ai congiunti, a seguito del decesso.
Il notaio può informare sulle prime operazioni da effettuare quando avviene un decesso e, quanto ai profili patrimoniali, potrà portare a conoscenza delle regole sulla devoluzione della
successione (le regole, in altri termini, in base alle quali sono individuati gli eredi), con particolare riferimento alla successione legittima (regolata solo dalla legge), e/o alla successione
testamentaria (regolata dalla volontà di chi ha lasciato un testamento); si potrà verificare - nel caso concreto - se vi siano dei soggetti (detti legittimari) ai quali la legge riserva in ogni caso
una parte dell’eredità, anche in contrasto con la volontà espressa nel testamento.
I soggetti coinvolti nella successione dovranno, poi, decidere se procedere alla accettazione o rinunzia all’eredità, ovvero avere informazioni sulla disciplina applicabile in caso di legato:
l’attribuzione, in altre parole, di un bene determinato.
Non bisogna dimenticare i profili fiscali della successione ereditaria: anche sotto quest’aspetto, il notaio può fornire la consulenza necessaria per affrontare questo tipo di problema.
Il notaio ha, poi, specifica competenza per consigliare il miglior modo per redigere un testamento, ovvero quali atti compiere, in vita, per conseguire determinati risultati a
seguito della successione.
La devoluzione della successione
L’eredità si trasmette per legge o per testamento. Chi intende regolare la propria successione secondo la sua volontà può farlo con un testamento (successione
testamentaria), con le modalità ed i limiti previsti dalla legge stessa.
Nel caso in cui una persona venga a mancare senza aver espresso alcuna volontà testamentaria, gli eredi sono individuati direttamente dalla legge (successione legittima).
Ove, poi, vi sia un testamento ma questo contenga disposizioni relative solo ad una parte dei beni del testatore, la successione sarà regolata dal testamento solo per i beni ivi menzionati, mentre
per la parte di beni non compresa nel testamento si devono utilizzare le regole della successione legittima.
La legge, oltre a riconoscere a ciascuno la possibilità di disporre per testamento, ha individuato alcuni soggetti ai quali ha voluto garantire in ogni caso determinati diritti sull’eredità: questi
soggetti sono detti ""legittimari"". Si tratta delle persone che erano legate al testatore dai vincoli più stretti (coniuge, discendenti, ascendenti) e le norme previste a loro tutela sono
comunemente indicate come successione necessaria.
Avere un quadro preciso della devoluzione di una successione, quindi, può essere un’operazione piuttosto complessa e non sempre facile da effettuare da soli. Errori o imprecisioni in questa fase
possono comportare conseguenze anche gravi, che si protraggono nel tempo e non facili - e costose - da rimediare.
Chi è destinatario di un’eredità dovrà, poi, decidere in merito alla accettazione o rinunzia della stessa.
Occorre, peraltro, ricordare che le regole sopra riportate sono applicabili alla successione del cittadino italiano nonché a tutte le successioni alle quali sia applicabile il diritto italiano.
Per le persone di cittadinanza diversa da quella italiana occorre considerare le regole previste dal Diritto internazionale privato: secondo tali regole in taluni casi potrà essere
applicabile il diritto italiano, in altri casi occorrerà fare riferimento a leggi di altri stati.
La successione legittima
Le regole della successione legittima si applicano quando la persona che è mancata non ha lasciato un testamento oppure ha lasciato un testamento con il quale ha
disposto solo in parte dei suoi beni. In tale ultimo caso le regole della successione legittima operano solo per i beni per i quali il testatore non ha disposto nel testamento.
La legge prevede che solo alcuni soggetti - in pratica i parenti fino al sesto grado di parentela e il coniuge - abbiano diritto di succedere, peraltro secondo un determinato ordine (in
mancanza di tali soggetti eredita lo Stato).
Le regole previste dalla legge per la successione legittima tengono in considerazione sia la linea di parentela (discendente, ascendente, collaterale) che il grado di parentela (chi ha grado di
parentela più prossimo al defunto esclude chi ha grado di parentela più remoto e successori pari in grado ricevono in parti uguali tra loro) ma non mancano eccezioni.
Non sempre, pertanto, può essere agevole avere un quadro completo e preciso della successione e pare senz’altro consigliabile richiedere l’aiuto di un esperto.
Vi sono regole specifiche per la ripartizione dell’eredità secondo i singoli casi che possono presentarsi nella pratica: presenza di soli figli, presenza del solo coniuge, presenza del coniuge e uno
o più figli ed altri casi.
Al padre e alla madre succedono solo i figli (legittimi e naturali, ai quali la legge equipara i figli legittimati e quelli adottivi), ove manchi il coniuge.
In presenza di coniuge e figli, tutti costoro concorrono all’eredità, con quote diverse secondo il numero dei figli.
Solo a chi muore senza lasciare figli possono succedere i genitori, gli ascendenti, i fratelli o le sorelle, ovvero tutti costoro insieme, sempre peraltro in concorso con il coniuge, ove vi
sia.
Il testamento è un atto scritto con il quale una persona dispone del proprio patrimonio per quando avrà cessato di vivere. Il testamento è un atto revocabile, cioè può essere modificato oppure può
essere posto nel nulla da parte del testatore fino al momento della morte.
E' importante tenere presente che il testamento non ha effetto subito, al momento della redazione, ma avrà effetto solo dopo la morte del testatore.
Per esempio, chi decide di lasciare un bene ad una determinata persona per testamento, non trasferisce quel bene nel momento in cui fa testamento, ma esprime solo la volontà che, al momento della
morte, quel bene vada a quella persona. Prima della morte potrà pertanto modificare la propria volontà, anche revocando completamente quanto previsto nel testamento.
La legge prevede diversi tipi di testamento: il testamento olografo e il testamento per atto di notaio.
Il testamento può avere un contenuto piuttosto vario, può contenere disposizioni di carattere non strettamente patrimoniale o economico; il notaio può spiegare e chiarire tutte le opportunità offerte
dal testamento come strumento di espressione delle proprie volontà.
Talvolta chi fa testamento intende attribuire beni specifici a determinati soggetti e, a tale proposito, la legge prevede una distinzione fondamentale tra eredità e legato (a seconda che il
beneficiario riceva l’universalità o una quota dei beni del testatore ovvero uno o più beni o diritti determinati).
Un problema particolarmente delicato della volontà testamentaria è quello della possibilità o meno di violare i diritti di alcuni soggetti determinati, detti legittimari (discendenti, ascendenti e
coniuge) (successione necessaria).
Pur non essendo esclusa la possibilità che il testatore esprima una volontà testamentaria che non rispetti i diritti che la legge riserva a tali soggetti, la particolare efficacia dei rimedi offerti
dalla legge ai legittimari stessi, a tutela dei loro diritti, fa sì che il consiglio di un esperto – quale il notaio – sia assolutamente raccomandabile
In mancanza di figli (legittimi o naturali), di ascendenti, di fratelli o sorelle, tutta l’eredità è destinata al coniuge.
Se il soggetto è deceduto senza lasciare figli, né genitori, né as
La successione testamentaria
Il testamento è un atto scritto con il quale una persona dispone del proprio patrimonio per quando avrà cessato di vivere. Il testamento è un atto revocabile, cioè può
essere modificato oppure può essere posto nel nulla da parte del testatore fino al momento della morte.
E' importante tenere presente che il testamento non ha effetto subito, al momento della redazione, ma avrà effetto solo dopo la morte del testatore.
Per esempio, chi decide di lasciare un bene ad una determinata persona per testamento, non trasferisce quel bene nel momento in cui fa testamento, ma esprime solo la volontà che, al momento della
morte, quel bene vada a quella persona. Prima della morte potrà pertanto modificare la propria volontà, anche revocando completamente quanto previsto nel testamento.
La legge prevede diversi tipi di testamento: il testamento olografo e il testamento per atto di notaio.
Il testamento può avere un contenuto piuttosto vario, può contenere disposizioni di carattere non strettamente patrimoniale o economico; il notaio può spiegare e chiarire tutte le opportunità offerte
dal testamento come strumento di espressione delle proprie volontà.
Talvolta chi fa testamento intende attribuire beni specifici a determinati soggetti e, a tale proposito, la legge prevede una distinzione fondamentale tra eredità e legato (a seconda che il
beneficiario riceva l’universalità o una quota dei beni del testatore ovvero uno o più beni o diritti determinati).
Un problema particolarmente delicato della volontà testamentaria è quello della possibilità o meno di violare i diritti di alcuni soggetti determinati, detti legittimari (discendenti, ascendenti e
coniuge) (successione necessaria).
Pur non essendo esclusa la possibilità che il testatore esprima una volontà testamentaria che non rispetti i diritti che la legge riserva a tali soggetti, la particolare efficacia dei rimedi offerti
dalla legge ai legittimari stessi, a tutela dei loro diritti, fa sì che il consiglio di un esperto – quale il notaio – sia assolutamente raccomandabile.
cendenti né fratelli o sorelle o loro discendenti, l’eredità è devoluta agli altri parenti (ma non oltre il sesto grado di parentela).
Le quote spettanti a ciascun soggetto variano secondo i singoli casi concreti di concorso tra successori e norme particolari sono previste, poi, per ipotesi specifiche (fratelli e sorelle
unilaterali, adottati, figli naturali non riconoscibili, coniuge putativo e separato, ed altri).
Solo nel caso in cui manchino tutti tali soggetti, l'eredità è devoluta allo Stato.
Il calcolo della legittima
a) bisogna considerare innanzitutto l’insieme di tutti i beni di cui defunto era titolare al momento della sua morte e se ne deve calcolare il relativo valore (ad esempio, 800);
b) da tale valore occorre detrarre i debiti del defunto (ad esempio, 100);
c) al risultato così ottenuto (nell’esempio, 700) si aggiunge il valore dei beni di cui il de cuius abbia in vita disposto per donazione (in ipotesi: 200), calcolato non con riguardo la momento della donazione ma con riferimento al momento di apertura della successione, e cioè al momento della morte del de cuius (quest'ultima operazione è denominata “riunione fittizia”, in quanto questa somma di valori si effettua solo idealmente).
A questo totale di 900 si applicano dunque le quote previste dal codice civile e con ciò si verifica se vi siano legittimari che abbiano ricevuto meno di quanto loro spetta e che perciò possano impugnare le donazioni e disposizioni testamentarie del de cuius.