Fondo patrimoniale
Cos'è il fondo patrimoniale
Il fondo patrimoniale, disciplinato dagli artt. 167 e ss. del codice civile così come modificati dalla riforma del diritto di famiglia, si configura – in estrema sintesi – come un
complesso di beni destinati dai coniugi o da un terzo, come tale intendendo qualsiasi soggetto sia esso legato da un vincolo di parentela o di affinità sia esso una persona del tutto estranea alla
famiglia, a far fronte ai bisogni della famiglia (tali bisogni devono essere individuati caso per caso, avendo riguardo all'indirizzo della vita familiare concordato tra i coniugi, alle loro
condizioni economiche, al ceto sociale a cui i coniugi appartengono, ecc.).
Esso viene ritenuto dalla dottrina maggioritaria un "patrimonio separato" ovvero un "patrimonio di destinazione" finalizzato a garantire le obbligazioni contratte per la soddisfazione dei bisogni
familiari.
Peraltro, il fondo patrimoniale può integrare sia il regime della comunione legale che il regime della separazione dei beni.
Il vincolo di destinazione, che investe il fondo patrimoniale nel suo complesso e lo caratterizza per tutta la sua durata, è da considerare inderogabile, in quanto attiene all'essenza stessa
dell'istituto: i coniugi hanno l'obbligo di destinare ogni utilità ricavabile dai beni di cui è composto il fondo al soddisfacimento dei bisogni della famiglia.
La costituzione del fondo patrimoniale
La costituzione del fondo patrimoniale può avvenire ad opera di ciascuno o di entrambi i coniugi oppure da parte di un terzo: l'atto di costituzione del fondo, ai sensi dell'art.
167, comma 1, c.c., deve essere redatto per atto pubblico, ovvero davanti ad un notaio e alla presenza di due testimoni.
Inoltre, nell'ipotesi di costituzione su iniziativa di un terzo, il codice civile prevede che essa possa avvenire non solo per atto tra vivi, nel qual caso essa si perfeziona soltanto in seguito
all'accettazione da parte dei coniugi, ma anche mortis causa ovvero mediante testamento.
In ogni caso, affinchè la costituzione del fondo sia opponibile ai terzi, occorre che l'atto di costituzione venga annotato a margine dell'atto di matrimonio ai sensi dell'art. 162, comma 4, c.c.,
così come per tutte le convenzioni matrimoniali.
Inoltre, al fine di rendere noti i beni concretamente assoggettati al vincolo di destinazione, il fondo patrimoniale deve essere trascritto anche sui pubblici registri, qualora abbia ad oggetto beni
immobili o beni mobili registrati.
L'oggetto del fondo patrimoniale
Il fondo patrimoniale può avere ad oggetto soltanto beni atti a subire l'imposizione del suddetto vincolo di destinazione e, pertanto, cosi come disposto dall'art. 167, comma 1,
c.c.:
- beni immobili; - beni mobili registrati; - titoli di credito (ai sensi dell'art. 167, comma 3, c.c. i titoli di credito conferiti nel fondo devono essere vincolati rendendo i titoli nominativi, con
conseguente annotazione del vincolo oppure in altro modo purchè idoneo a vincolarli allo scopo).
La proprietà dei beni conferiti nel fondo spetta ad entrambi i coniugi, salvo diversa previsione dell'atto costitutivo, che può attribuirla soltanto ad uno di essi oppure riservarla al terzo
costituente.
Si precisa che, in ogni caso, i beni vengono conferiti nel fondo patrimoniale nello stato in cui essi si trovano, con la conseguenza che se al momento del conferimento insistono su di essi garanzie o
altri vincoli, essi permangono.
Il fondo patrimoniale realizza, quindi, al pieno la sua funzione di patrimonio destinato ai bisogni della famiglia se viene costituito precedentemente alla nascita di qualsiasi pretesa creditoria.
Come si illustrerà in seguito, infatti, il Fondo potrebbe essere aggredito da alcuni creditori alla presenza di determinate condizioni.
Le regole del fondo patrimoniale
I coniugi sono poi liberi di determinare il contenuto dell'atto di costituzione, articolandolo nel modo ritenuto più opportuno ed incontrando
soltanto alcuni quei limiti che incontrano tutte le convenzioni matrimoniali, quali la contitolarità dei poteri di amministrazione del fondo, di cui al successivo paragrafo, e l'inderogabilità del
regime di responsabilità patrimoniale a cui è sottoposto il fondo.
Il fondo, come meglio si spiegherà nel successivo paragrafo, essendo costituito a garanzia dei bisogni della famiglia, viene posto "al riparo" da azioni esecutive di terzi conseguenti ad obbligazioni
assunte per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
I coniugi potranno poi variare in qualsiasi momento il fondo patrimoniale, anche integrando o sopprimendo le varie clausole introdotte nell'atto di costituzione.
L'amministrazione del fondo patrimoniale
L'amministrazione del fondo patrimoniale è disciplinata dalle stesse norme che regolano la comunione legale di cui agli artt. 180 ss. c.c.: gli atti di ordinaria amministrazione
possono essere compiuti da ciascuno dei coniugi, mentre gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, ovvero tutti quegli atti che possono comportare un mutamento delle condizioni economiche della
famiglia, dovranno essere effettuati congiuntamente dai coniugi.
Ne consegue che:
- ciascuno dei coniugi potrà compiere atti di conservazione dei beni e, qualora essi siano fruttiferi, disporre anche delle relative rendite con l'obbligo, tuttavia, di destinarle al soddisfacimento
dei bisogni della famiglia;
- i beni del fondo non potranno essere alienati, concessi in garanzia o comunque vincolati se non con il consenso di entrambi i coniugi.
Inoltre, nel caso in cui vi siano figli minori, per disporre dei beni facenti parte del fondo patrimoniale, alienandoli, ovvero concedendoli in garanzia o vincolandoli in altro modo, non basta il
consenso di entrambi i coniugi, ma occorre anche la previa autorizzazione da parte del giudice, autorizzazione che verrà concessa soltanto se vi sia necessità od utilità evidente della famiglia.
Il fondo patrimoniale e i creditori
Infine, come sopra accennato, i beni del fondo sono strettamente vincolati ai bisogni della famiglia, con la conseguenza che anche i creditori subiscono tale "limitazione di
responsabilità del fondo": il creditore non può, infatti, soddisfarsi sui beni e sui frutti del fondo in relazione ai debiti che conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della
famiglia (art. 170 c.c.).
Ne consegue che i creditori potranno agire sui beni del fondo patrimoniale e sui loro frutti essenzialmente in due casi, ovvero qualora:
- il debito è stato contratto dai coniugi per far fronte ai bisogni della famiglia (ad esempio, il mutuo contratto per l'acquisto della casa di abitazione); oppure se:
- il debito è stato contratto dai coniugi per scopi estranei ai bisogni della famiglia e di tale circostanza i creditori non fossero a conoscenza (ad esempio, il mutuo contratto per l'acquisto di una
casa delle vacanze in realtà destinata ad abitazione di un terzo soggetto).
Si possono pertanto distinguere tre categorie di creditori:
a) i creditori della famiglia, ai quali è riservata la garanzia del patrimonio separato del fondo;
b) i creditori che ignoravano l'estraneità dei debiti ai bisogni familiari e che pertanto sono equiparati ai precedenti;
c) i creditori che conoscevano tale estraneità che vanno equiparati ai creditori personali dei coniugi e ai quali, come tali, è preclusa la possibilità di agire sui beni e i frutti del fondo.
Un cenno merita, infine, la possibilità di revocatoria ordinaria dell'atto di conferimento di un bene nel fondo patrimoniale e il regime del fondo nel caso di fallimento di uno dei due coniugi
imprenditore commerciale.
Per quanto riguarda il primo aspetto, si segnala che, qualora l'atto di conferimento del bene nel fondo patrimoniale sia stato effettuato in frode ai creditori, la dottrina e la giurisprudenza
ritengono che esso sia revocabile ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 2901-2902 c.c. Con la conseguenza che l'atto che arrechi pregiudizio al creditore verrà dichiarato inefficace ed il
creditore, ottenuta la dichiarazione di inefficacia, potrà promuovere azioni esecutive o conservative sui beni che formano oggetto dell'atto impugnato.
Nel caso di fallimento di uno dei coniugi imprenditore, i beni del fondo patrimoniale e i relativi frutti non confluiranno automaticamente nella massa attiva fallimentare: l'art. 46 L.F. li esclude
espressamente da tale massa, facendo comunque salvo quanto previsto dall'art. 170 c.c. e restando pertanto possibile l'esecuzione fallimentare sui beni e sui frutti limitatamente ai debiti contratti
per i bisogni della famiglia.
Inoltre, la costituzione del fondo, essendo a titolo gratuito, potrebbe essere oggetto di revocatoria fallimentare a norma dell'art. 64 L.F.
La cessazione del fondo patrimoniale
Il fondo patrimoniale, ai sensi dell'art. 171 c.c., può terminare in seguito all'annullamento, allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Tuttavia, nel caso in cui dal matrimonio annullato, sciolto o cessato siano nati figli e questi siano ancora minori al momento della cessazione del matrimonio, il fondo patrimoniale cesserà soltanto
al raggiungimento della maggiore età da parte dell'ultimo dei figli.
Inoltre, nel caso in cui vi sia necessità od utilità evidente, il giudice può comunque attribuire ai figli, in godimento o in proprietà, una quota dei beni del fondo stesso.
Infine, per completezza, si segnala che, in assenza di un'espressa disposizione normativa, vi è ancora dibattito in giurisprudenza in merito alla possibilità di sciogliere il fondo patrimoniale per
espressa volontà dei coniugi, anche se la dottrina e la giurisprudenza prevalenti sembrerebbero ormai ammettere la possibilità dello scioglimento volontario del fondo patrimoniale.