L'impresa sociale

Requisiti

Non possono acquisire la qualifica di impresa sociale le amministrazioni pubbliche (e cioè le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - ARAN e le Agenzie), e le organizzazioni i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente, l'erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soli soci, associati o partecipi.


Per ciò che concerne gli enti ecclesiastici e gli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese le norme sull'impresa sociale si applicano limitatamente allo svolgimento delle attività di utilità sociale, a condizione che per tali attività adottino un regolamento, in forma di scrittura privata autenticata, che recepisca le norme del d.lgs. n. 155. Per tali attività devono essere tenute separatamente le scritture contabili. Il regolamento deve contenere i requisiti che sono richiesti dal d.lgs. n. 155 per gli atti costitutivi.


Sono di utilità sociale , quei beni e servizi prodotti o scambiati nei seguenti settori:

a) assistenza sociale;

b) assistenza sanitaria;

c) assistenza socio-sanitaria;

d) educazione, istruzione e formazione;

e) tutela dell'ambiente e dell'ecosistema;

f) valorizzazione del patrimonio culturale;

g) turismo sociale;

h) formazione universitaria e post-universitaria;

i) ricerca ed erogazione di servizi culturali;

l) formazione extra-scolastica;

m) servizi strumentali alle imprese sociali.


Indipendentemente dall'esercizio della attività di impresa in tali settori, possono acquisire la qualifica di impresa sociale le organizzazioni che esercitano attività di impresa al fine dell'inserimento lavorativo di soggetti che siano:

a) lavoratori svantaggiati;

b) lavoratori disabili.

 

Assenza dello scopo di lucro

L'organizzazione che esercita un'impresa sociale destina gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

A tale fine è vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori. Si considera distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione agli amministratori di compensi superiori a quelli previsti nelle imprese che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze, ed in ogni caso con un incremento massimo del venti per cento;

b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori a quelli previsti dai contratti o accordi collettivi per le medesime qualifiche, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche professionalità;

c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, superiori di cinque punti percentuali al tasso ufficiale di riferimento.

 

Disciplina dei gruppi

All'attività di direzione e controllo di un'impresa sociale sono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni in tema di direzione e coordinamento delle società (artt. 2497 - 2497-septies c.c. e articolo 2545-septies c.c.).

Si considera, in ogni caso, esercitante attività di direzione e controllo il soggetto che , per previsioni statutarie o per qualsiasi altra ragione, abbia la facoltà di nomina della maggioranza degli organi di amministrazione.

I gruppi di imprese sociali sono tenuti a depositare l'accordo di partecipazione presso il registro delle imprese . Essi sono inoltre tenuti a redigere e depositare i documenti contabili ed il bilancio sociale in forma consolidata, secondo le linee guida di cui all'articolo 10.

Le imprese private con finalità lucrative e le amministrazioni pubbliche non possono esercitare attività di direzione e detenere il controllo di un'impresa sociale.

Nel caso di decisione assunta con il voto o l'influenza determinante di tali ultimi soggetti, il relativo atto è annullabile , e può essere impugnato in conformità delle norme del codice civile entro il termine di 180 giorni. La legittimazione ad impugnare spetta anche al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

 

Costituzione

L'organizzazione che esercita un'impresa sociale deve essere costituita con atto pubblico.

Oltre a quanto specificamente previsto per ciascun tipo di organizzazione, secondo la normativa applicabile a ciascuna di esse, gli atti costitutivi devono esplicitare il carattere sociale dell'impresa in conformità alle norme del decreto n. 155, ed in particolare indicare:

a) l'oggetto sociale, con particolare riferimento all'utilità sociale;

b) l'assenza di scopo di lucro.


E’ prevista l'istituzione di un' apposita sezione relativa alle imprese sociali nel Registro delle imprese.

Gli atti costitutivi, le loro modificazioni e gli altri fatti relativi all'impresa devono essere depositati entro trenta giorni a cura del notaio o degli amministratori presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede legale, per l'iscrizione in apposita sezione; le relative domande sono inviate per via telematica ovvero presentate su supporto informatico).

Gli enti ecclesiastici e gli enti delle altre confessioni religiose , sono tenuti al deposito del solo regolamento e delle sue modificazioni.

 

Responsabilità patrimoniale

Salvo quanto già disposto per le diverse forme societarie, nelle organizzazioni che esercitano un'impresa sociale il cui patrimonio è superiore a ventimila euro, dal momento della iscrizione nella apposita sezione del registro delle imprese, delle obbligazioni assunte risponde soltanto l'organizzazione con il suo patrimonio.

Quando risulta che, in conseguenza di perdite, il patrimonio è diminuito di oltre un terzo rispetto all'importo di ventimila euro, delle obbligazioni assunte rispondono personalmente e solidalmente anche coloro che hanno agito in nome e per conto dell'impresa.

Ne risulta, pertanto, un regime di responsabilità limitata collegato al superamento di una soglia di consistenza patrimoniale.
La disposizione non si applica agli enti ecclesiastici.

 

Denominazione

Salvo che per gli enti ecclesiastici è obbligatorio l'uso della locuzione ""impresa sociale"" che è invece vietato (così come quello di altre parole o locuzioni idonee a trarre in inganno) a soggetti diversi dalle organizzazioni che esercitano un'impresa sociale.

 

Cariche sociali

Negli enti associativi, la nomina della maggioranza dei componenti delle cariche sociali non può essere riservata a soggetti esterni alla organizzazione che esercita l'impresa sociale , salvo quanto specificamente previsto per ogni tipo di ente dalle norme legali e statutarie e compatibilmente con la sua natura.

Non possono rivestire cariche sociali soggetti nominati da imprese private con finalità lucrative e da amministrazioni pubbliche.

L'atto costitutivo deve prevedere specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza per coloro che assumono cariche sociali.

 

Ammissione ed esclusione

Le relative modalità, nonché la disciplina del rapporto sociale sono regolate secondo il principio di non discriminazione, compatibilmente con la forma giuridica dell'ente.

Gli atti costitutivi devono prevedere la facoltà dell'istante che dei provvedimenti di diniego di ammissione o di esclusione possa essere investita l'assemblea dei soci.

 

Scritture contabili

L'organizzazione che esercita l'impresa sociale deve, in ogni caso, tenere il libro giornale e il libro degli inventari, in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2216 e 2217 del codice civile, nonché redigere e depositare presso il registro delle imprese un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale ed economica dell'impresa.

L'organizzazione che esercita l'impresa sociale deve, inoltre, redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio sociale, secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in modo da rappresentare l'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale.

Per gli enti ecclesiastici, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano limitatamente alle attività indicate nel regolamento.

 

Organi di controllo

Ove non sia diversamente stabilito dalla legge, gli atti costitutivi devono prevedere, nel caso del superamento di due dei limiti indicati nel comma 1 dell'articolo 2435-bis c.c . per la redazione del bilancio in forma abbreviata ridotti della metà - e dunque: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.562.500 euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 3.125.000 euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 25 unità - la nomina di uno o più sindaci, che vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile.

I sindaci esercitano anche compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa , avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12 e 14. Del monitoraggio deve essere data risultanza in sede di redazione del bilancio sociale di cui all'articolo 10, comma 2.

I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo ; a tale fine, possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

Nel caso in cui l'impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel comma 1 dell'articolo 2435-bis c.c. per la redazione del bilancio in forma abbreviata - e quindi: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità - il controllo contabile è esercitato da uno o più revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia o dai sindaci. Nel caso in cui il controllo contabile sia esercitato dai sindaci, essi devono essere iscritti all'albo dei revisori contabili iscritti nel registro istituito presso

 

Operazioni straordinarie

Trasformazione, fusione e scissione

Nelle organizzazioni che esercitano un'impresa sociale, queste operazioni devono essere realizzate in modo da preservare l'assenza di scopo di lucro dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere.

Cessione d'azienda

Deve essere realizzata in modo da preservare il perseguimento delle finalità di interesse generale di cui all'articolo 2 da parte del cessionario.

Per gli enti ecclesiastici tale disposizione di si applica limitatamente alle attività indicate nel regolamento.

Gli atti di trasformazione, fusione e scissione e di cessione d'azienda devono essere posti in essere in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Salvo quanto previsto in tema di cooperative, in caso di cessazione dell'impresa, v'è l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni, comitati, fondazioni ed enti ecclesiastici, secondo le norme statutarie. La disposizione non si applica agli enti ecclesiastici.

Gli organi di amministrazione notificano, con atto scritto di data certa, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'intenzione di procedere ad uno trasformazione, fusione e scissione e di cessione d'azienda documentazione necessaria alla valutazione di conformità alle linee guida, ovvero la denominazione dei beneficiari della devoluzione del patrimonio.

L' efficacia degli atti è subordinata all'autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, che si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione. Opera quindi un silenzio assenso nell'inerzia del Ministero.

Queste disposizioni non si applicano quando il beneficiario dell'atto è un'altra organizzazione che esercita un'impresa sociale.

il Ministero della giustizia.

Nei regolamenti aziendali o negli atti costitutivi devono essere previste forme di coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività, ferma restando la normativa in vigore.

Per coinvolgimento deve intendersi qualsiasi meccanismo, ivi comprese l'informazione, la consultazione o la partecipazione, mediante il quale lavoratori e destinatari delle attività possono esercitare un'influenza sulle decisioni che devono essere adottate nell'ambito dell'impresa, almeno in relazione alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati.